Codice Penale art. 104 - Abitualità nelle contravvenzioni.Abitualità nelle contravvenzioni. [I]. Chi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole [101], è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato [106, 107, 109, 162-bis 3; 533 c.p.p.]. InquadramentoL'art. 104 è l'ultima ipotesi di abitualità nel reato in quanto prevede e disciplina “l'abitualità nelle contravvenzioni”. Ratio legis, natura giuridica e profili processuali sono identici a quelli esaminati negli artt, 102, 103, al cui commento si rinvia. Anche l'abitualità nelle contravvenzioni ha natura discrezionale così come quella prevista nell'art. 103. Diversi, invece, sono i presupposti per la declaratoria. I presuppostiCosì come l'art. 103, anche l'art. 104 stabilisce che, affinché possa essere dichiarata l'abitualità ai sensi della norma in commento, occorrono tre presupposti: a) la sussistenza di una serie di requisiti delle condanne precedenti; b) la sussistenza di un determinato requisito della nuova condanna; c) la valutazione del giudice di alcuni requisiti indicati dalla stessa norma. Segue. I requisiti delle precedenti condanneLa norma in commento stabilisce che un soggetto, per essere dichiarato contravventore abituale, deve avere riportato condanna (passata in giudicato: Romano-Grasso, 120): a) alla pena dell'arresto «solo o congiunto con l'ammenda: non rileva mai, invece, una condanna alla sola ammenda» (Romano-Grasso, 118), «non importa che l'arresto per le singole contravvenzioni sia stato scontato, o sia estinto, quando non si tratti di una causa che estingua tutti gli effetti penali della condanna» ex art. 106 (Manzini, Trattato, III, 284); b) per tre contravvenzioni della stessa indole: la norma non indica il tempo entro il quale le tre contravvenzioni devono essere state commesse «il che peraltro non toglie che esso sia da considerarsi tra le circostanze di cui il giudice deve tener conto per giudicare dell'abitualità» (Manzini, Trattato, III, 284). Quanto al requisito della “stessa indole”, si rinvia al commento dell'art. 101. La norma non indica se le contravvenzioni debbano essere di natura dolosa o colposa. Secondo una parte della dottrina, «è indifferente che tali contravvenzioni siano caratterizzate dal dolo o dalla colpa, elementi che di regola si equivalgono in materia contravvenzionale» ex art. 42 u.c. (Manzini, Trattato III, 284; Romano-Grosso, 120). Altra parte della dottrina, ritiene, invece, che la disposizione di cui all'art. 43, comma 2 «abbraccia non solo i casi in cui il dolo o la colpa sono richiesti già in astratto per la configurazione di una data contravvenzione, ma anche ogni altro caso in cui l'accertamento che in concreto una data contravvenzione è stata commessa dolosamente o colposamente possa produrre un qualsiasi effetto giuridico: ad es. la dichiarazione di contravventore professionale (art. 105)» e, quindi, anche di quello abituale, in quanto entrambi presuppogono una “dedizione” al reato che contrasterebbe con la natura colposa (involontaria) della contravvenzione (Marinucci-Dolcini, Manuale 2015, 311; Frosali, Sistema, II, 609). Segue. Il requisito della condanna successivaUna volta che siano ritenute sussistenti, rispetto alle condanne precedenti i requisiti di cui al precedente &, il legislatore ha richiesto che, perché possa essere dichiarata l'abitualità, la nuova condanna deve rispondere al seguente unico requisito: il contravventore deve riportare “condanna per un'altra contravvenzione della stessa indole”. A tal proposito, l'unica particolarità da segnalare è che la pena stabilita nella condanna per la nuova contravvenzione può essere indifferentemente l'arresto o l'ammenda in quanto la norma non specifica alcunché differentemente che rispetto alle condanne precedenti: Romano-Grosso, 120, Manzini, Trattato, III, 284 che specifica che «è pure indifferente il tempo interceduto tra la penultima e l'ultima contravvenzione»; Riccio, 76. Segue. La valutazione giudizialeLa norma in commento stabilisce che, una volta che sia accertata la sussistenza dei suddetti requisiti, il soggetto è dichiarato contravventore abituale, «se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al reato»: si tratta, come si può, notare, della medesima disposizione che è prevista nell'art. 103 al cui commento, pertanto, si rinvia. |